Blockchain e Notai: per ora la tecnologia non cancellerà la professione

Blockchain e Notai: per ora la tecnologia non cancellerà la professione

Notai e blockchain: tra timori di estinzione e nuove prospettive per il diritto

Nel dibattito contemporaneo sull’evoluzione tecnologica del diritto, uno degli argomenti che solleva maggiore curiosità e, talvolta, preoccupazione è l’avvento delle tecnologie basate su blockchain e registri distribuiti. In Italia, il timore che tali innovazioni possano rendere obsolete figure storiche come quella del notaio si sta diffondendo in certi ambienti, spinto anche da una narrazione spesso eccessivamente semplificata. Eppure, ad una riflessione attenta, i nodi critici del rapporto tra tecnologia e sistema giuridico sono ben altri, e le prospettive future appaiono più articolate e ricche di opportunità che di rischi.

Il legislatore italiano, in linea con il processo di digitalizzazione europeo e il Regolamento eIDAS (UE n. 910/2014), ha già compiuto passi avanti nel riconoscere il valore giuridico di documenti elettronici e di tre tipologie di firma elettronica. Il nostro ordinamento si muove quindi in una direzione che riconosce e incoraggia l’uso del “digitale garantito”, superando la vecchia supremazia del documento cartaceo. In questo quadro, si sono introdotte nozioni importanti come integrità e immutabilità informatica dei documenti, e si è sancito che questi possano assumere piena rilevanza probatoria nei giudizi civili.

Tuttavia, i paradigmi su cui poggia la blockchain — decentralizzazione, assenza di intermediari, trasparenza — presentano elementi concettualmente distanti dal diritto italiano, storicamente fondato su un modello fortemente centralizzato e su un ruolo imprescindibile degli intermediari qualificati. I notai ne sono un esempio perfetto: in un sistema di civil law come il nostro, il notaio non si limita a certificare o a registrare atti, ma interpreta, conforma e garantisce la legalità degli atti negoziali, rivestendo inoltre la funzione di pubblico ufficiale con la forza della fede pubblica.

Il recente inserimento normativo, secondo cui ai dati certificati tramite DLT si può attribuire la medesima validità giuridica di quelli certificati con altre tecnologie, non comporta in alcun modo l’automatica sostituzione di ruoli professionali né la sparizione delle funzioni più complesse esercitate da figure come quella del notaio. È quindi poco realistico ipotizzare che una tecnologia, per quanto avanzata, possa colmare i molteplici ruoli che il notaio svolge quotidianamente.

Vale la pena ribadire che il notaio italiano, figura nata proprio dal nostro ordinamento e mutuata (spesso in modo riduttivo) da altri sistemi giuridici, non è comparabile al public notary anglosassone. Nel mondo del common law, la funzione notarile si riduce spesso a una semplice attività di certificazione documentale, un compito che potrebbe effettivamente essere sostituito, almeno in parte, da una blockchain pubblica. In Italia, invece, il notaio resta un soggetto che interpreta le volontà delle parti, le traduce nella forma giuridica idonea e conforme alla normativa vigente, effettua verifiche e controlli legali, fiscali e antiriciclaggio, funge da sostituto d’imposta e garantisce, con la propria responsabilità, la legalità dell’intero procedimento.

Anche la possibilità di sostituire tale funzione con l’uso di smart contract non regge ad un esame approfondito. Per quanto gli smart contract siano strumenti potenti, capaci di automatizzare esecuzioni e condizioni, rimangono ancorati a linguaggi formali che non possiedono capacità interpretativa o discrezionale. Le norme, soprattutto in materia civile e tributaria, non sono traducibili meccanicamente in codice senza l’intervento umano che sappia interpretarne il senso e la ratio. In altre parole, un contratto intelligente potrà automatizzare l’esecuzione di clausole standard, ma non sostituirà la capacità di valutazione di un notaio in relazione a ogni specifico caso.

Allo stesso modo, il database immutabile offerto dalla blockchain rappresenta un grande passo avanti in tema di trasparenza e affidabilità della registrazione dei dati. Tuttavia, il fatto che un dato sia immutabile e trasparente non implica che sia automaticamente corretto dal punto di vista legale. La certificazione non riguarda solo la conservazione dei dati, ma soprattutto la loro conformità alle leggi e ai diritti soggettivi. Questo è esattamente il valore aggiunto che oggi il notaio italiano offre, e che difficilmente verrà replicato da un sistema decentralizzato.

Piuttosto che la sparizione della figura del notaio, il vero banco di prova riguarda la compliance tra la natura aperta, permissionless e decentralizzata della blockchain e l’attuale sistema giuridico nazionale. Una sfida che pone domande complesse: quali tipologie di blockchain possono essere giuridicamente riconosciute? Con quali criteri? Come definire la distribuzione effettiva di una DLT? Come rendere compatibile una tecnologia di tipo blockchain con la normativa GDPR, in particolare in merito ai diritti di cancellazione e rettifica dei dati? Quale rilevanza processuale attribuire a un smart contract in sede di contenzioso? Come qualificare criptovalute e token?

È su questi aspetti, più che sulla sopravvivenza di una professione, che si giocherà la partita della regolazione delle tecnologie DLT. Se la blockchain potrà davvero diventare un elemento strutturale del nostro diritto dipenderà da come il legislatore sarà capace di scrivere nuove norme, specifiche e adeguate alla natura di queste tecnologie, piuttosto che cercare di piegarle a schemi già esistenti.

In questa prospettiva, anziché temere l’innovazione, figure come quella del notaio hanno l’opportunità di reinterpretare il proprio ruolo. Già oggi, la categoria sta dimostrando una buona capacità di adattamento: molte proposte puntano a integrare blockchain e funzione notarile, ad esempio per migliorare la sicurezza e la tracciabilità degli atti, o per sviluppare piattaforme che possano coniugare il meglio della tecnologia con la garanzia della fede pubblica. Le potenzialità professionali che il mondo DLT può offrire a chi saprà coglierle sono tutt’altro che trascurabili.

In definitiva, la blockchain non va intesa come una tecnologia che si adatta a regole già scritte, ma come un paradigma nuovo che richiede di scrivere regole altrettanto nuove. Questo non significa rivoluzionare l’intero ordinamento, ma disegnare una nuova cornice normativa capace di disciplinare in modo chiaro ed efficace l’uso di DLT, smart contract, token e tutte le applicazioni future.

È un compito urgente: nel mondo, le applicazioni blockchain stanno già movimentando miliardi di euro. Il rischio non è che i notai italiani vengano cancellati da questa rivoluzione, ma che l’Italia perda l’occasione di parteciparvi da protagonista, offrendo un modello giuridico che sappia conciliare innovazione e sicurezza, trasparenza e diritto. Se riusciremo a farlo, le figure professionali sapranno trovare nuovi spazi e nuove funzioni, evolvendo insieme alla tecnologia.

 

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