La Cassazione è intervenuta sul danno subito dai medici dell’ASL per turni gravosi.
Il cosiddetto danno non patrimoniale costituisce per la Cassazione una categoria unitaria, non la somma di varie voci, da invocare individualmente con l’intento di aumentarne la quantificazione (Cass.n. 687/2014).
Vediamo nel dettaglio quali sono le componenti principali del danno non patrimoniale:
- danno biologico, ossia lesione alla salute;
- danno morale, inteso come la sofferenza interiore:
- danno dinamico-relazionale, cioè esistenziale.
Queste categorie, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono componenti di un unico “danno non patrimoniale” e vanno valutate globalmente, non per singole voci.
Il soggetto che si ritenga danneggiato e intenda ottenere la liquidazione per una o più delle voci di danno suddette, deve quindi provarle come insieme e non singolarmente, così che il giudice possa liquidare complessivamente il danno non patrimoniale, in base al caso concreto.
Tale concetto è stato chiaramente confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 7840 del 29.03.2018, sentenza che può essere considerata storica per il fatto che condanna una Asl al risarcimento per danno biologico, derivante da turni gravosi.
Due medici in servizio presso l’Asl di Latina, costretti per un lungo periodo a turni gravosi causa carenza di personale, lamentata l’insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva, fanno causa alla Asl per ottenere il risarcimento del danno biologico (in quanto lesione della salute psico-fisica).
Sarà la Corte d’Appello di Roma, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Latina, ad accertare l’inadempimento della Asl in qualità di datore di lavoro e condannare la stessa al risarcimento del danno biologico subito dai due medici, considerato l’8% per i postumi permanenti.
I due sanitari, decidono di impugnare in Cassazione la parte di sentenza che non aveva liquidato il danno morale ed esistenziale, avendo riconosciuto solo quello biologico.
La decisione della Corte di cassazione respinge, quindi, il ricorso, confermando il principio di diritto sulla globalità del danno non patrimoniale.
Conferma, però, il diritto del dipendente ad una organizzazione del lavoro rispettosa del recupero psicofisico e, in caso contrario, al risarcimento del danno derivante.