La recente ordinanza n. 15749/2018 della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile il valore sostanziale dell’informazione al paziente.
Prendendo spunto da un caso di ricorso di eredi di un paziente deceduto, ricorso peraltro respinto per carenza probatoria delle circostanze di fatto, la Suprema Corte esamina approfonditamente i casi in cui l’omessa informazione,
se denunciata e provata, può essere motivo di risarcimento nonostante il rispetto dei protocolli e delle linee guida.
Non è sufficiente, dunque, che un intervento chirurgico o comunque un atto terapeutico venga eseguito perfettamente dal punto di vista tecnico per esonerare i sanitari dalla responsabilità colposa rispetto a conseguenze non desiderate, se il paziente non ha ricevuto chiare informazioni sugli eventi possibili, imprevedibili e negativi e dimostra che, se avesse saputo tali rischi, non avrebbe accettato di sottoporvisi.
“…il principio per cui l’osservanza delle linee guida e delle buone pratiche costituisce solo elemento di valutazione e non di esclusione della colpa, dovendosi avere riguardo alla peculiare e concreta situazione del paziente al fine di stabilire se la condotta dei sanitari sia stata esente da colpa.”
“Occorre rammentare –si legge ancora nella sentenza- che la violazione, da parte del medico., del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto di autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tal ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
Pertanto, la violazione del dovere di informazione al paziente può determinare due diverse tipologie di danno: il danno alla salute e il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.